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Doveri di assistenza familiare

Cosa prevede la legge

Il Codice civile prevede agli artt. 433 e ss. precisi doveri di assistenza e carico dei familiari di persone che si trovino in stato di bisogno, cioè prive di quanto necessario per il loro sostentamento e incapaci di provvedere a ciò autonomamente, indipendentemente dalle cause che abbiano determinato un simile stato (per esempio, una malattia invalidante).

In particolare, la persona in stato di bisogno ha diritto ad ottenere i necessari mezzi di sussistenza, in denaro o in natura, dai membri della propria famiglia (art. 438 c.c.). Si tratta del cosiddetto diritto agli alimenti, concernente l’indispensabile per vivere: vitto, alloggio, vestiario, cure sanitarie. I familiari sono tenuti alla prestazione – dalla quale possono essere esentati solo provando la loro impossibilità economica – secondo un preciso ordine: 1) il coniuge o l’altra parte dell’unione civile; 2) i figli, legittimi o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi (nipoti), anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi (nonni); 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle.

Questo ordine è vincolante, nel senso che i membri della categoria superiore prevalgono su quelli della categoria successiva. Ad esempio, solo se il coniuge è deceduto o non ha sufficienti risorse economiche, gli alimenti saranno dovuti dai figli che ne abbiano le possibilità, e così via fino all’ultima categoria. Se nella stessa categoria vi sono più persone, sono tutte tenute a contribuire alle spese di sostentamento in relazione alle proprie disponibilità economiche (art. 441). Se la persona in stato di bisogno aveva in precedenza donato dei beni di rilevante valore, l’obbligo alimentare ricade sui beneficiari delle donazioni, prima che sui familiari di cui all’elenco; l’obbligo è però limitato in tal caso fino al valore dei beni ricevuti ed ancora esistenti nel patrimonio del donatario (artt. 437 e 438). L’obbligo alimentare può venire adempiuto mediante corresponsione economica oppure in natura, cioè occupandosi direttamente del sostentamento del congiunto bisognoso ospitandolo e mantenendolo presso il proprio domicilio.

 

All’obbligo alimentare appena descritto si aggiungono altri doveri, sempre di solidarietà familiare, quali l’obbligo dei coniugi/parti dell’unione civile di reciproca assistenza e contribuzione (art. 143 c.c.) e del figlio maggiorenne di contribuire al mantenimento della famiglia, finché vi convive (art. 315 bis c.c.).

Nel caso in cui l’obbligo alimentare non venga spontaneamente osservato da chi vi sia tenuto, il titolare del diritto (cioè la persona in stato di bisogno o chi la rappresenti legalmente, per esempio l’amministratore di sostegno) potrà proporre azione giudiziaria per ottenere una sentenza di condanna del congiunto inadempiente al rispetto dell’obbligo. Peraltro, la violazione dell’obbligo Federazione Alzheimer Italia, via Alberto da Giussano 7, 20145 Milano Tel. 02 809767 – Email: info@alzheimer.it – www.alzheimer.it alimentare nei confronti del coniuge o di un ascendente (genitore o nonno) costituisce reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare” (art. 570 c.p.): dunque, per non incorrere nel citato reato il coniuge o i figli/discendenti di una persona con demenza in stato di bisogno sono tenuti a contribuire/sostenere tutte le spese per il suo sostentamento, comprese le cure mediche e di assistenza.

Il codice penale prevede altresì il reato di “abbandono di persone incapaci” (art. 591 c.p.) a carico di chi abbia il dovere giuridico, perché legalmente stabilito (esempio: il familiare tenuto all’obbligo alimentare) oppure perché assunto in forza di contratto (esempio: l’infermiere), di provvedere al sostentamento/cura di una persona incapace di autotutelarsi (per malattia, per vecchiaia o per altra causa) nel caso in cui la abbandoni a se stessa lasciandola in una situazione di pericolo, anche solo potenziale.

(https://www.alzheimer.it/consigli-utili-approfondimenti-giuridici/)

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