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Amministratore di sostegno
Assistenza sanitaria e legale per il malato di Alzheimer
“La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
La legge 6/2004 (art.1) è finalizzata essenzialmente alla tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante la messa in atto di interventi di sostegno temporaneo o permanente. L‘amministrazione di sostegno è il frutto della riconosciuta importanza del tenere in conto le capacità – a volte anche limitatissime – del beneficiario, seguendone le inclinazioni personali, rispettandone le scelte esistenziali, tutelandone i diritti fondamentali e assicurando a lui/lei una misura di protezione adeguata alle concrete esigenze di cura. Contrapponendosi per un certo verso agli istituti tradizionali (interdizione e inabilitazione) il principio supremo cui tale norma verte è quello della conservazione massima della capacità di agire del beneficiario.
L’AdS facilita il pieno accesso ai servizi e la partecipazione al proprio progetto individuale di assistenza. Ha infatti la funzione di integrare l’offerta dei servizi sociosanitari con la protezione giuridica, quale “garante” dell’autodeterminazione della persona e del suo progetto di vita individualizzato, agendo secondo le aspirazioni e i desideri della persona stessa.

La nomina di un AdS può prevedere l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario; in questo caso il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’AdS, ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere. Si possono sintetizzare due principali categorie:
AdS con poteri di assistenza: affianca il beneficiario, lo aiuta a mettere ordine nel pensiero, cerca di rendere più chiara l’informazione, magari semplificando i concetti. Ciò presuppone un beneficiario con un grado di partecipazione.
AdS con rappresentanza esclusiva: in questo caso l’AdS è il portatore della voce del beneficiario, un “nuncius” che non possiede comunque un potere autonomo di decisione rispetto al beneficiario ossia che non si può sostituire nella scelta o scegliere secondo la sua personale sensibilità.
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